IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi  sismici  predetti  ed  i  successivi  decreti  17
dicembre 2010 e 5 dicembre  2011,  recanti  la  proroga  dello  stato
d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici fino al 31  dicembre
2012; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 39/2009,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'art. 17 del predetto decreto-legge n. 39/2009, con  cui  si
dispone di tenere nel territorio della citta' di L'Aquila  il  grande
evento dell'organizzazione del Vertice  G8  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007,  nei
giorni dall'8 al 10 luglio 2009; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio,  n.  26,  con
cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle
funzioni  di  Commissario  delegato  gia'   svolte   dal   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  dei  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6  aprile  2009   per   la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo, ad esclusione degli  interventi  per  il  completamento  dei
progetto  C.A.S.E.  e  dei  moduli  abitativi  provvisori   (MAP)   e
scolastici (MUSP); 
  Visto il decreto-legge 30  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,  n.  152,  in  particolare
l'art. 3, comma 5, che dispone che i rapporti di  collaborazione  con
il Dipartimento della protezione civile e con i  Commissari  delegati
nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi  attivita'  posta
in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate in attuazione del  predetto  decreto-legge  n.  39/2009,  in
particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 3898 del  17  settembre  2010,
con cui si autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile
ad istituire una apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila,
«al  fine  di  gestire  efficacemente  le  procedure   amministrative
connesse alle occupazioni d'urgenza e le  espropriazioni  finalizzate
alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione,  di
cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  nonche'  di
moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio
di cui all'art. 7, commi 1 e 2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di
urbanizzazione»; 
  Visto l'art. 4 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011; 
  Visto l'art. 3 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3954 del 22 luglio  2011,  con  cui  sono  affidate  alla
predetta struttura anche le procedure  amministrative  connesse  alle
occupazioni  d'urgenza  e  le  espropriazioni  delle  aree   ritenute
necessarie a consentire lo svolgimento del G8 all'Aquila; 
  Visti gli articoli 9 e 20 della citata ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4013/2012, con cui e' autorizzata la  spesa
per il funzionamento  della  richiamata  struttura,  nonche'  per  il
pagamento  delle  indennita'   dovute   all'esito   delle   procedure
amministrative  connesse   alle   occupazioni   d'urgenza   ed   alle
espropriazioni di competenza della medesima, per l'anno 2012; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto in particolare il comma 4-ter dell'art.  5,  della  legge  n.
225/1992, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero  7),  del
richiamato decreto-legge n. 59/2012, che dispone l'emanazione, almeno
10 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, di  apposita
ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  «volta  a
favorire  e  regolare  il  subentro   dell'amministrazione   pubblica
competente in via ordinaria a coordinare gli interventi,  conseguenti
all'evento, che si rendono necessari  successivamente  alla  scadenza
del termine di durata dello stato di emergenza»; 
  Visto il comma 1 dell'art.  67-bis,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, recante la revoca, alla data del 31 agosto 2012,  dello
stato di emergenza post-sismica in rassegna,  nonche'  il  successivo
comma 2, che dispone il passaggio delle consegne alle amministrazioni
competenti in via ordinaria entro il 15 settembre 2012; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, della  legge  n.  225/1992,
con cui consentire il  trasferimento  delle  attivita'  espropriative
assicurate dalla struttura di missione di cui all'art.  4,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010
alle amministrazioni ordinariamente competenti, con le connesse; 
  Ritenuto che le richiamate amministrazioni sono da individuarsi nei
comuni e nelle amministrazioni provinciali interessate alle procedure
espropriative, in coerenza con  le  attivita'  poste  in  essere  dal
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 7,  comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790  del
9 luglio 2009; 
  Sentito il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I comuni di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
39/2009, come individuati con decreti del Commissario delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,  nonche'  le
amministrazioni provinciali  di  L'Aquila,  Teramo  e  Pescara,  sono
individuati quali amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria  al
completamento   delle   procedure   amministrative   connesse    alle
occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, gia' di  competenza  della
struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre  2010,
avviate in proprio favore. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  capo  della  struttura  di
missione di cui all'art. 4,  comma  2  della  predetta  ordinanza  n.
3898/2010, provvede entro  il  15  settembre  2012  a  trasmettere  a
ciascuna delle predette amministrazioni una relazione  contenente  le
informazioni necessarie per consentire senza soluzione di continuita'
il proseguimento  delle  attivita',  corredata  della  documentazione
amministrativa necessaria, previa ricognizione ed accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai  fini  del  definitivo
trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni. 
  3. In considerazione della revoca dello stato di emergenza per  gli
eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, il Comitato  di  rientro
nell'ordinario istituito al fine di  monitorare  gli  adempimenti  di
competenza del Commissario delegato per la  ricostruzione,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, e' soppresso. 
  4. Gli oneri per il pagamento  delle  indennita'  dovute  all'esito
delle procedure amministrative di cui al presente  articolo,  sono  a
carico delle risorse  finanziarie  gia'  stanziate  per  l'anno  2012
dall'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 4013/2012, per le quali  si  applica  la  procedura  di  cui  alle
disposizioni del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  5. All'esito delle attivita' di  competenza,  come  definite  nella
presente ordinanza e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012,
il capo della struttura di missione di cui al comma  2  trasmette  al
Dipartimento  della  protezione  civile   un   quadro   riepilogativo
dell'attivita' espletata, senza nuovi o maggiori oneri.